Il figlio maggiorenne che non prosegue gli studi e non è economicamente autosufficiente, se vuole conservare il diritto al mantenimento, ha l’onere di provare la sussistenza delle cause oggettive che gli hanno impedito di reperire una stabile attività lavorativa.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259

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