Il concedere in locazione un ambiente piuttosto che gli strumenti medici non costituisce un contratto di collaborazione professionale e, di conseguenza, non sussiste alcuna responsabilità solidale con il medico per i danni da quest’ultimo causati al paziente.
Per approfondimenti Cassazione civile ordinanza n. 8163 d.d. 27.03.2025 (Q.G. Altalex)
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