Anche se non sussistono i presupposti per ottenere la risoluzione del contratto, l’art. 1497 c.c. consente alternativamente di chiedere la riduzione del prezzo come forma di risarcimento dei danni nel caso in cui il bene acquistato non abbia le qualità promesse.
Principio ribadito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4245 del 16/2/2024
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