Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
In questi termini si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29760 del 12/10/2022.
No responses yet