Le attribuzioni finanziarie fatte al convivente “more uxorio” per far fronte (nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza) alle esigenze della famiglia non sono ripetibili quando viene meno l’unione, in quanto rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 2034 c.c.

In tal senso: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2023, n. 16864

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